Ancora oggi molti impianti non risultano in regola in base al DM 37 / 08.
Perché adeguare il proprio impianto anche se funziona ?
Il motivo è semplice :
Perché l’impianto della nostra abitazione o della nostra attività lavorativa può presentare dei vizi non individuabili con facilità da un esame a vista e solo con una verifica strumentale eseguita a cura di un tecnico abilitato può accertare il permanere delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme e dalle leggi vigenti.
Superfluo ricordare che proprio negli ambienti domestici si verificano la maggior parte degli incidenti e quindi di infortuni di qualsiasi natura e fra queste una è senza dubbio la cause di natura elettrica.
Per fare un esempio, la corrente che si prende nella carcassa della lavatrice come di qualsiasi altro elettrodomestico, così come sotto l’acqua della doccia sono solo alcuni dei campanelli di allarme che indicano un serio problema all’impianto.
La mancanza del salvavita in uno degli alloggi, in caso di guasto di un elettrodomestico, può causare la folgorazione di una persona che tocca le parti comuni degli impianti condominiali come il cancello elettrico o le tubazioni idriche o di altro inquilino semplicemente immerso nella sua vasca da bagno.
Pertanto, risulta evidente e doveroso che è necessario rendere conforme il proprio impianto elettrico alle attuali normative e renderlo più sicuro.
Ricordiamo che ad oggi un condominio su tre ancora non risulta dotato di impianto di terra.
Trattasi di condomini realizzati anteriormente al 13 marzo 1990 , data di entrata in vigore della legge 46/90.
In base all’art. 7 della legge 46/90 tutti gli impianti elettrici dovevano essere adeguati alla regola dell’arte entro tre anni e secondo l’art. 5 del PPR 447/91 ( regolamento di attuazione della legge 46/90 ) sono adeguati , ai fini della protezione contro i contatti indiretti, gli impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 dotati di interruttore differenziale da 30 mA , anche senza l’impianto di terra.
Ma ciò è applicabile unicamente alla unità abitative, in quanto nei luoghi di lavoro l’impianto di terra è sempre stato richiesto dal DPR 547/55 e attualmente dal DLgs 81/08.
Le parti comuni di un condominio sono spesso un luogo di lavoro in quanto può essere presente il portiere o negozi e/o artigiani oppure studi medici o professionali.
Solamente nei casi in cui nel condominio non siano presenti lavoratori si può sostenere che non sussista l’obbligo di adeguare gli impianti elettrici realizzando l’impianto di terra condominiale.
Ma è vero anche, che , per tutti gli interventi sugli impianti
(trasformazioni o ampliamenti) realizzati o da realizzare sulle parti comuni dopo il 13 marzo 1990 è richiesto l’impianto di terra , in quanto non possono essere considerati a regola d’arte.
Oppure per tutti gli inquilini che dopo la data del 13 marzo 1990 hanno rinnovato o hanno intenzione di rinnovare o ampliare o trasformare il loro impianto si trovano nella condizione di provvedere a loro esclusivo carico alla realizzazione dell’impianto di terra , in quanto nessun installatore che viene chiamato a realizzare un nuovo impianto dal Sg Rossi può dichiarare la conformità dell’impianto realizzato se non realizza anche l’impianto di terra. In sintesi e in base a quanto finora illustrato si evince che :
Un impianto di terra condominiale, costituito dai dispersori e dal montante di terra fino alle soglie delle singole unità abitative , serve per eliminare tali problemi e aumentare la sicurezza degli impianti sia degli impianti delle parti comuni che degli impianti all’interno delle unità abitative.
Oltre a quanto sopra, la legge 220 del 11 dicembre 2012 “ modifiche alla disciplina del condominio negli edifici “ introduce un nuovo obbligo a carico degli amministratori di condominio che riguarda gli impianti previsto nel modificato art 1130 del codice civile. Tale obbligo consiste nella tenuta del “registro di anagrafe condominiale che deve contenere ogni dato relativo alla condizioni di sicurezza “. Tale registro infatti deve contenere i documenti relativi sia alle parti comuni che delle singole unità immobiliari .
I documenti essenziali relativi agli impianti elettrici sia del condominio che delle singole unità immobiliari che devono essere contenuti nel registro di anagrafe condominiale sono:
Per i luoghi destinati ad abitazione :
- La dichiarazione di conformità ( DI.CO. ) degli impianti adeguati prima del 13 marzo 1990.
- La dichiarazione di conformità ( DI.CO. ) degli impianti realizzati dopo il 13 marzo 1990 e prima del 27 marzo 2008 completa di tutti gli allegati ( schema dell’impianto realizzato, relazione dei materiali impiegati, planimetria dei punti luce, copia dell’iscrizione camerale dalla quale si evince che la ditta incaricata possiede i relativi requisiti tecnico professionali per l’impianto eseguito ) oppure, in sua assenza, la dichiarazione di rispondenza dello stesso ( DI.RI.).
Solo per i luoghi di lavoro và richiesto anche :
- Le documentazioni relative alle manutenzioni periodiche degli impianti ( prevista dal DM 37/08 art. 8, comma 2 ed inoltre dal DLgs 81/08, art. 86 per i luoghi di lavoro )
- Il verbale di verifica periodica in base al DPR . 462/01 per gli impianti soggetti a tale decreto delle unità immobiliari adibite a luoghi di lavoro come per esempio : la portineria oppure lo studio medico di un dottore o di un centro estetico o di benessere.
L’articolo 1130 punto 6 del codice civile prevede quanto segue:
curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
Come si può notare la legge ha fatto un considerevole passo avanti verso l’estensione del concetto di sicurezza all’interno degli edifici.
E il decreto 37/08 offre, per chi non avesse ancora adempiuto agli obblighi di conformità del proprio impianto, un valido e riconosciuto strumento che si chiama dichiarazione di rispondenza ( DI.RI.)
Cos’è?
E’ il controllo di tutte quelle condizioni di sicurezza minime che l’impianto deve possedere secondo le norme di buona tecnica e la verifica dell’impianto tramite apposita strumentazione al fine di accertare il corretto intervento dei salvavita e della messa a terra, e la relativa produzione di documentazione mancante o incompleta quali la planimetria con l’indicazione dei punti luce e lo schema dell’impianto stesso.
Al termine di tali controlli e verifiche il professionista incaricato rilascerà al committente la dichiarazione di rispondenza ( DI.RI.) dello stesso alla regola dell’arte.
Questo vale , come sopra citato per tutti quegli impianti realizzati fra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008.
Vale la pena di ricordare che tanto la dichiarazione di conformità quanto la dichiarazione di rispondenza dell’impianto servono a dare valore non solo al vostro impianto elettrico ma anche allo stesso immobile in caso di compravendita. Inoltre il proprietario dell’immobile è sollevato dalla responsabilità civile e penale in caso d’infortunio per i pericoli derivanti dall’uso dell’impianto elettrico, in quanto la ditta esecutrice dell’impianto si assume tale responsabilità.